Venezia, licenziamento per mance dichiarato illegittimo: lavoratrice reintegrata su ordine del giudice

Una sentenza recente emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Venezia ha ribadito un principio fondamentale in tema di diritto del lavoro riguardante l’accettazione delle mance da parte dei dipendenti, anche in contesti alberghieri di alto livello. Il caso vede protagonista una front office manager dell’hotel Hyatt Centric di Murano, licenziata per aver percepito delle mance dai motoscafisti incaricati di trasportare gli ospiti, ma poi reintegrata dal giudice con una sentenza che ha dichiarato il licenziamento illegittimo.

La vicenda e la decisione del tribunale

Il licenziamento risale a luglio 2024: secondo la direzione generale dell’hotel, la dipendente avrebbe richiesto e incassato in modo illecito delle commissioni in contanti, per un ammontare complessivo di circa duemila euro, suddivise tra i vari lavoratori coinvolti, con una media di poco più di 200 euro a testa. La contestazione si basava sul fatto che il regolamento aziendale vieta espressamente la percezione di mance da fornitori esterni, come i tassisti o motoscafisti.

Tuttavia, la lavoratrice, assistita dagli avvocati Diana De Benedetti e Leonello Azzarini, ha dimostrato al tribunale che la prassi di accettare mance da parte del personale era consolidata e adottata da tempo, ben prima del suo arrivo in azienda nel maggio 2023. Inoltre, ha provato che tali mance venivano distribuite equamente tra tutto il personale e che nessun altro dipendente era stato oggetto di sanzioni disciplinari analoghe. La sentenza, firmata dalla giudice Anna Menegazzo, ha riconosciuto che il comportamento della front office manager non era doloso e ha definito la gravità dell’atto come «limitata sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo».

La magistratura ha quindi stabilito che il fatto contestato non giustificava la risoluzione del rapporto di lavoro, annullando il licenziamento e ordinando la reintegrazione della dipendente, oltre a riconoscere un indennizzo risarcitorio pari a otto mensilità. La lavoratrice ha però scelto di non rientrare in azienda, optando per il risarcimento economico previsto dalla legge, probabilmente perché nel frattempo ha trovato un nuovo impiego e rientrare in un ambiente lavorativo compromesso sarebbe stato difficile.

Aspetti legali e implicazioni

La sentenza si rifà anche al principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129/2014, secondo cui la gravità del fatto deve essere adeguata alla sanzione disciplinare inflitta. In questo caso, la condotta della dipendente non è stata ritenuta idonea a giustificare il licenziamento. La decisione del tribunale ha inoltre respinto la richiesta avanzata dagli avvocati della società, Federico Pergami e Cristina Pototshnig, che chiedevano un risarcimento di 78 mila euro per presunti danni d’immagine e mancati introiti derivanti dalle mance.

La dipendente aveva altresì sostenuto che il licenziamento fosse da considerare un atto ritorsivo, conseguenza di un deterioramento dei rapporti con il direttore generale, ma il giudice non ha ravvisato prove sufficienti a confermare questa ipotesi. La società che gestisce l’hotel potrà presentare appello, ma nel frattempo la decisione è esecutiva.

Contesto lavorativo e prassi aziendali a Venezia

Questa sentenza si inserisce in un contesto più ampio di gestione del personale in strutture ricettive di lusso, soprattutto in città come Venezia, dove il turismo è una componente economica centrale. La città lagunare, con la sua unicità paesaggistica e culturale, richiama ogni anno milioni di visitatori e strutture alberghiere di prestigio come l’Hyatt Centric di Murano sono chiamate a mantenere standard elevati sia in termini di ospitalità che di gestione interna.

La questione delle mance, seppure vietata contrattualmente, rappresenta una pratica diffusa in molti ambienti lavorativi legati al turismo e ai servizi, spesso percepita come un’integrazione del reddito da parte dei lavoratori. La sentenza del Tribunale di Venezia riconosce la necessità di distinguere tra prassi consolidate e comportamenti realmente dolosi o illeciti, soprattutto quando si tratta di rapporti di lavoro.

L’attenzione del giudice al contesto e alle consuetudini aziendali ha fatto emergere un’importante indicazione giurisprudenziale: la semplice accettazione di mance non può essere automaticamente sanzionata con un licenziamento, specie se la prassi è nota e condivisa e se l’ammontare è modesto e distribuito equamente.


Questa decisione mette in luce anche l’importanza per le aziende di definire chiaramente, e comunicare efficacemente, le regole interne e le politiche relative alle mance e ai rapporti con i fornitori di servizi esterni, per evitare controversie che possono sfociare in costosi e prolungati contenziosi giudiziari. Nel frattempo, a Venezia, città di grande richiamo turistico e con una vocazione storica all’accoglienza, il dibattito sulle pratiche lavorative negli hotel di lusso continua a essere centrale per garantire equilibrio tra diritti dei lavoratori e necessità di gestione aziendale.

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Redazione